STATUTO DI ASSOCIAZIONE TRA I PRODUTTORI APISTICI

(Art. 3 n. 1 - Reg. CEE n. 1360/78)

 TITOLO I - COSTITUZIONE DURATA - SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 - Costituzione e sede

A' sensi e per gli effetti del Regolamento CEE n.

1360/78, approvato il 19/06/1978 n. 2083/80 del 31/07/1980 e n. 1760/78 della legge 20/10/1978 n. 674 e della Legge Regionale del Veneto del 10/09/1981 n. 57, è costituita, con sede in Nervesa della Battaglia (TV), Via E. Porcù n. 13, un'Associazione denominata

"APAT Apicoltori in Veneto".

L'Associazione svolge la propria attività in Veneto nel settore dei prodotti dell'alveare che si producono, trasformano e commercializzano nell'ambito territoriale nella zona stessa;

Art. 2 - Durata

L'Associazione ha durata sino al 31/12/2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) salvo proroga deliberata dall'Assemblea.

Art. 3 - Adesioni ad Unioni e altri Organismi

L'Associazione, che opera senza fini di lucro, ha per scopo: la tutela degli interessi generali dell'apicoltura nel territorio della Regione Veneto e nei confronti di qualsiasi autorità: Comunità Europea, Nazionale, Regionale e Provinciale, Enti Pubblici e Privati; nonché lo studio e la pratica attuazione di ogni problema sanitario - tecnico economico dell'apicoltura, la valorizzazione delle produzioni dell'alveare e della loro commercializzazione in armonia con gli indirizzi della politica agricola comunitaria e la programmazione agricola nazionale e della Regione Veneto.

L'Associazione su delibera dell'Assemblea, promuoverà e parteciperà a unioni di grado superiore che perseguono gli stessi obiettivi.

Sempre su delibera dell'Assemblea, l'Associazione potrà partecipare ad altre organizzazioni che, senza scopo di lucro, si propongono di contribuire direttamente o indirettamente, al conseguimento degli obiettivi della politica agricola comunitaria, nazionale e regionale.

Art. 4 - Finalità e compiti

L'Associazione, senza fini di lucro, ha per scopo la tutela e valorizzazione della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'alveare in armonia con gli indirizzi della politica agricola comunitaria e la programmazione agricola nazionale e regionale.

L'Associazione si propone di ovviare, attraverso l'organizzazione dei produttori, alle carenze strutturali in materia di offerta e commercializzazione dei prodotti dell'alveare e di favorire la partecipazione dei produttori stessi alla programmazione agricola.

Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali l'Associazione:

a) determina, con efficacia vincolante per gli associati regolamenti e norme comuni di produzione, in particolare per quanto riguarda le qualità dei prodotti o l'utilizzazione di pratiche biologiche, nonché di immissione dei prodotti sul mercato, essendo tale mandato insito nel rapporto di associazione che ogni socio si obbliga di rispettare;

b) obbliga i propri soci a procedere all'immissione sul mercato di tutta la produzione destinata alla commercializzazione per i prodotti per i quali aderiscono all'Associazione, secondo le regole di conferimento o di immissione sul mercato stabilite e controllate dall'Associazione stessa.

L'Associazione può altresì far effettuare l'immissione sul mercato di tutta la produzione destinata alla commercializzazione per i prodotti per i quali sono riconosciuti rispettivamente dall'Associazione, o in loro nome e per loro conto, o per loro conto ma in nome dell'Associazione, o in nome e per conto dell'Associazione.

L'Associazione può tuttavia autorizzare i propri membri ad effettuare l'immissione sul mercato di una parte della produzione conformemente al primo comma.

c) rappresenta i produttori associati, per gli scopi previsti dal presente statuto, nei confronti degli organi della Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici che esercitano le funzioni di propria competenza nella zona della sua attività, nonché nei confronti di organismi privati che perseguono scopi affini a quelli dell'Associazione.

Ai fini di tale rappresentanza il mandato è insito nel rapporto di associazione;

d) svolge compiti di intervento in esecuzione di regolamenti comunitari;

e) stipula convenzioni e contratti, anche interprofessionali, necessari o comunque utili al raggiungimento degli scopi statutari;

f) stipula con privati, enti od organizzazioni, contratti per la fornitura di tutti i servizi necessari alla conservazione, trasformazione e commercializzazione del prodotto, dando la preferenza, a parità di condizione, agli associati che ne abbiano la capacità;

g) promuove la costituzione di imprese cooperative e di altre forme associative per la realizzazione e la gestione di impianti collettivi di stoccaggio, di lavorazione, di trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell'alveare;

h) promuove programmi di ricerca e sperimentazione agraria diretti alla riconversione e razionalizzazione produttiva delle aziende degli associati, curando in collaborazione con i competenti servizi nazionali e regionali ed avvalendosi di centri ed istituti pubblici e privati, la diffusione di dati ed informazioni necessari allo scopo;

i) affida d'ordinario, nel rispetto dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale e regionale, le funzioni operative di propria competenza a Cooperative e Consorzi di Cooperative o ad altri organismi associativi di produttori agricoli, o ad altri singoli associati particolarmente attrezzati;

l) riscuote unitariamente premi, incentivi, integrazioni di prezzo da chiunque disposti in favore dei propri associati e provvede alla successiva ripartizione in base ai criteri di erogazione proporzionale al numero degli alveari posseduti da ciascun socio;

m) può compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari utili al migliore conseguimento dei fini istituzionali;

n) promuove l'incremento ed il perfezionamento dell'apicoltura svolgendo opera tra gli apicoltori per l'applicazione e la diffusione dei moderni sistemi di allevamento delle api, per la lotta contro le malattie delle api, e le cause avverse, valorizzando tutte quelle iniziative dirette alla preparazione ed all'aggiornamento degli apicoltori, alla formazione di maestranze specializzate, nonché alla divulgazione del valore dell'apicoltura anche ai fini del suo impiego nella moderna agricoltura quale strumento indispensabile per il miglioramento quantitativo della produzione agricola attraverso l'azione impollinatrice delle api;

o) valorizza, incrementa, migliora e disciplina la produzione proveniente dall'esercizio dell'apicoltura e principalmente nei confronti dei propri soci che svolgono la loro attività nel settore dell'agricoltura e specificatamente nell'apicoltura;

p) promuove la costituzione di organismi collaterali per l'eventuale gestione di attrezzature per il miglioramento della produzione, per la raccolta, la conservazione, la trasformazione e la vendita dei prodotti dell'apicoltura;

q) assiste gli associati e provvede, per delega ed esclusivamente a nome degli stessi, all'acquisto in Italia o all'estero di materie prime e di attrezzature necessarie agli allevamenti curando tutte le eventuali operazioni di importazione; se necessario producendo o fabbricando alla fine della successiva vendita, attrezzature e materie prime necessarie o sussidiarie all'allevamento delle api ivi compreso zucchero denaturato, alimenti e mangimi, fogli cerei, prodotti sanitari, ecc.;

r) favorisce, d'intesa con gli Enti economici e commerciali interessati, la formazione di imprese, società cooperative, associazioni, comitati per la valorizzazione e smercio dei prodotti derivanti dall'apicoltura e per l'approvvigionamento di materie utili per l'impianto e la conduzione degli allevamenti;

s) promuove accordi onde assicurare agli apicoltori un credito a basso costo per l'attuazione di iniziative legate alla produzione apistica;

t) assicura l'informazione e l'assistenza tecnica, finanziaria, amministrativa, assicurativa, ecc. ai soci ed agli apicoltori in genere;

u) promuove e incoraggia studi e ricerche dirette a risolvere particolari problemi tecnici ed economici dell'apicoltura, cura la rilevazione e divulgazione dei dati e delle informazioni per il miglioramento delle condizioni di offerta dei prodotti, in collaborazione e di intesa con le Amministrazioni competenti, con gli Istituti di ricerca e di sperimentazione, con le altre organizzazioni interessate;

v) promuove e facilita, d'intesa e in collaborazione con le Autorità competenti, l'organizzazione dell'attuazione dell'azione di profilassi e di lotta contro le malattie degli alveari e le cause avverse;

w) stipula accordi ed intese di collaborazione con altre organizzazioni; addivenendo a fusioni con altre associazioni o gruppi che abbiano gli stessi scopi;

x) promuove ed eventualmente organizza corsi didattici, congressi, convegni, riunioni concorsi, mostre e punti di vendita;

y) assicura, quale organo di rappresentanza dei propri associati, la continuità dei necessari contatti con le Amministrazioni statali, regionale e provinciale, con le Organizzazioni agricole o con qualsiasi altro Ente;

z) promuove e coordina studi e ricerche nel settore dell'apicoltura e per il perseguimento dei fini sociali anche attraverso opportune attività editoriali.

za) mediante una attività completamente promuove l'incremento ed il perfezionamento dell'apicoltura anche a favore dei produttori apicoli che non hanno i requisiti previsti dall'articolo 5 del presente statuto.

L'Associazione ha la disponibilità del prodotto conferito e la esercita direttamente od indirettamente per il tramite dei propri soci che abbiano la disponibilità del prodotto: Cooperative, Consorzi di Cooperative, altri Organismi di produttori agricoli nonché singoli produttori.

TITOLO II - ASSOCIATI

Art. 5 - Requisiti

Possono essere ammessi all'Associazione i soggetti considerati produttori agricoli a norma dell'Art. 5 paragrafo 1 del Reg. CEE n. 1360/78 i quali producono i prodotti dell'alveare per il mercato, entro la zona di operatività indicata all'art. 1 del presente statuto, che si impegnano alla condotta razionale degli alveari, nonché le Cooperative, loro consorzi ed altri organismi associativi costituiti esclusivamente da produttori agricoli per la produzione, la conservazione, la trasformazione, la commercializzazione dei prodotti dell'alveare nella sona stessa e per l'incremento, il miglioramento e la valorizzazione della produzione.

Non possono essere ammessi all'Associazione:

a) i soggetti considerati produttori a norma del comma 1° del presente articolo, che svolgono attività concorrenti o contrastanti con gli interessi dell'Associazione;

b) i produttori singoli che facciano parte di Cooperative ed altri organismi associativi che aderiscono direttamente o tramite Consorzi all'Associazione stessa o ad altre del medesimo settore nello stesso territorio;

Art. 6 - Modalità per l'adesione

L'aspirante associato deve indirizzare domanda all'Associazione contenente le seguenti indicazioni:

a) professione, titolo di studio, numero di telefono, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, numero del codice fiscale, ed eventuale partita IVA, nonché l'Unità Sanitaria Locale di appartenenza;

b) le quantità e le qualità prodotte e commercializzate nell'ultimo triennio, nonché il numero di alveari posseduti e la loro ubicazione.

Se la domanda è proposta da Cooperative, Consorzi di Cooperative ed altri organismi associativi di cui al primo comma dell'Art. 5 che in virtù delle proprie norme statutarie abbiano la disponibilità del prodotto dei soci, questa deve altresì contenere:

1) la ragione sociale o la denominazione e la sede;

2) la qualifica della persona che sottoscrive;

3) la delibera dell'organo competente che autorizza la proposizione della domanda e l'assunzione delle obbligazioni conseguenti all'eventuale accoglimento. Alla domanda deve essere allegata copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;

4) l'elenco dei soci produttori apistici corredato, per ciascuno di essi, delle indicazioni di cui alle precedenti lettere a) e b);

5) le dichiarazioni dei singoli soci di assunzione degli obblighi derivanti dal rispetto delle norme di cui al punto a) del successivo articolo 9;

6) la specificazione che i rapporti economici tra la cooperativa aderente all'Assunzione ed i propri singoli associati permangono regolati dallo Statuto della Cooperativa stessa;

7) l'impegno a comunicare annualmente all'Associazione eventuali modifiche ai precedenti punti da 1) a 6).

Con la domanda, l'aspirante deve dichiararsi di assumere l'impegno di osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni degli Organi sociali nonché di assumere gli obblighi previsti dalle lettere a) e b) dell'Art. 9.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di chiedere all'aspirante associato ulteriori informazioni e la esibizione dei documenti comprovanti la leggitimità della domanda, nonché il possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati e controllare il numero degli alveari posseduti.

Art. 7 - Registro delle domande e opposizioni

Le domande d'iscrizione sono annotate su apposito/catasto tenuto dall'Associazione ed aperto alla consultazione degli associati.

Ciascun associato può presentare motivata opposizione all'accoglimento delle domande entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di annotazione sul Registro.

L'opposizione è proposta al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata, sottoscritta dall'opponente.

Art. 8 - Accettazione delle domande di ammissione

Trascorsi 30 giorni dall'annotazione sul registro, il Consiglio Direttivo decide sulle domande di ammissione, tenute presenti le opposizioni, dandone comunicazione motivata all'interessato entro 15 giorni dalla deliberazione.

Contro la deliberazione del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso al Collegio dei Provibiri entro 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.

Art. 9 - Obblighi dell'associato

Con l'iscrizione l'associato assume nei confronti dell'Associazione l'impegno a mantenere il vincolo almeno fino al compimento del terzo anno della data di riconoscimento dell'Associazione, salvo il caso in cui perda la qualifica di cui all'Art. 5 o che entri a far parte di Cooperative, Consorzi di Cooperative, Organismo associativo di cui all'Art. 5, aderente all'Associazione.

L'associato, oltre agli obblighi previsti nei precedenti articoli ed al primo comma del presente articolo, assume altresì nei confronti dell'Associazione i seguenti obblighi:

a) di osservare, in materia di produzione ed immissione sul mercato, le norme adottate dall'Associazione di cui al punto a) dell'art. 4 del presente statuto;

b) ovvero di far effettuare dall'Associazione l'immissione sul mercato della produzione destinata alla commercializzazione conformemente a quanto previsto al punto b) dell'art. 4 del presente statuto.

Gli obblighi di cui al punto a) del presente articolo e di cui al comma precedente non si applicano alla parte della produzione per la quale l'associato aveva concluso contratti di vendita ovvero concesso opzioni prima della sua adesione all'Associazione, a condizione che quest'ultima sia stata informata prima dell'adesione della portata e della durata degli obblighi contratti;

c) di contribuire alla costituzione di fonti di intervento istituiti con delibera dell'Assemblea, necessari per il conseguimento degli scopi sociali.

Art. 10 - Contributi annuali

L'associato è tenuto a corrispondere all'Associazione le quote ed i contributi annualmente determinati dal Consiglio Direttivo; i relativi versamenti dovranno essere effettuati entro il 31 marzo di ogni anno;

Art. 11 - Quota di ammissione

Il nuovo associato deve versare la quota di ammissione, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo, entro un mese dalla comunicazione del provvedimento di ammissione.

Le somme versate a titolo di quota di ammissione non sono ripetibili.

Art. 12 - Sanzioni

Al socio che non adempie le obbligazioni assunte sono applicabili indipendentemente dalle azioni di responsabilità per i danni recati all'Associazione o ai consoci, i seguenti provvedimenti:

a) sanzione pecuniaria;

b) sospendere a tempo determinato dai benefici dell'appartenenza all'Associazione, fermi gli obblighi assunti;

c) espulsione.

I regolamenti di cui all'art. 4 lettera a) determinano le specifiche ipotesi di applicabilità dei provvedimenti stabiliti dal presente articolo, ivi compresa la misura della sanzione pecuniaria, differenziata, per i produttori singoli e per le Cooperative, Consorzi di Cooperative e per gli Organismi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera i provvedimenti di cui sopra, attravverso i quali è dato ricorso al giudizio del Collegio dei Provibiri previsto dagli artt. 27 e 28.

La determinazione della misura del danno arrecato all'Associazione dell'inadempienza dell'associato, causa del provvedimento, è rimessa al giudizio del Collegio dei Provibiri.

Art. 13 - Esclusione

E' escluso l'associato:

a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento delle finalità dell'Associazione;

b) che reca danno morale e materiale all'Associazione o ai consoci;

c) che non corrisponde per due annualità consecutive il contributo associativo;

d) che abbia interessi contrastanti con quelli dell'Associazione;

e) che non svolga più un'attività economica tale da giustificare la sua appartenenza all'Associazione e comunque non conforme, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, a quanto stabilito nell'art. 5.

Avverso il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo, è dato ricorso al giudizio del Collegio dei Provibiri di cui all'Art. 27 entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di comunicazione.

Art. 14 - Recesso

Il socio può recedere dall'Associazione con preavviso di dodici mesi, dopo aver partecipato all'Associazione stessa per un periodo di almeno tre anni dal riconoscimento di quest'ultima.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di recesso entro trenta giorni dal ricevimento della stessa e, contestualmente, fissa il termine a decorrere dal quale il recesso si intende produttivo di tutti gli effetti; tale termine non potrà comunque essere posteriore al dodicesimo mese successivo alla data di ricevimento della domanda di recesso.

Trascorso il termine di trenta giorni senza che il Consiglio Direttivo sia sia pronunciato sulla domanda di recesso, questa si intende accolta con effetto dalla scadenza del termine di cui al primo comma del presente articolo.

Il socio resta comunque vincolato per gli impegni assunti nei confronti dell'Associazione anteriormente alla data di efficacia di recesso.

Il recesso non può comunque avere effetto nei primi tre anni di vita dell'Associazione a decorrere dalla data del riconoscimento della stessa.

Il recesso è automatico quando il socio entri a far parte di cooperative o altre forme associative o loro consorzi aderenti all'Associazione; il tal caso il socio è tenuto a darne comunicazione all'Associazione.

TITOLO III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 15 - Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;

- il Consiglio Direttivo;

- il Comitato Esecutivo;

- il Presidente;

- il Presidente Onorario;

- il Collegio dei Revisori dei Conti;

- il Collegio dei Provibiri.

Art. 16 - Assemblea

L'Assemblea degli associati è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente , previa delibera del Consiglio Direttivo, ogni volta che quest'ultimo ne riconosca la necessità oppure che ne faccia richiesta per iscritto un numero di soci aventi diritto a voto, non inferiore ad un terzo del totale degli associati.

Art. 17 - Diritto di voto

Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, sono costituite dagli associati in regola con il pagamento dei contributi.

A ciascun produttore associato, sia questo socio individuale o membro di società cooperativa, Consorzio di cooperative od altro Organismo associativo, spetta un voto.

Salvo quanto previsto nei successivi articoli 18 e 19 è consentita la delega a favore di altri soci o di un componente del nucleo familiare del produttore associato.

Ciascun rappresentante non può rappresentare più di un solo socio.

Quando siano state svolte le Assemblee parziali previste e disciplinate dai successivi articoli 18 e 19, le Assemblee di cui al primo comma saranno costituite dai delegati eletti nelle Assemblee parziali che devono intervenire personalmente.

Art. 18 - Assemblee parziali

Quando il numero dei produttori associati, siano essi produttori singoli o membri di società Cooperativa ed altro organismo associativo, sia superiore a 300 l'Assemblea Generale di cui all'articolo precedente è costituita dai delegati eletti da Assemblee parziali, convocate dal Presidente previa delibera del Consiglio Direttivo, nelle località, sedi d'Unità Sanitarie Locali nella cui giurisdizione risiedono non meno di 50 associati e presiedute da un membro del Consiglio stesso a ciò appositamente delegato.

Le Assemblee parziali eleggono con il sistema proporzionale, un delegato ogni 20 associati presenti nel territorio. Se il numero dei voti non è esatto multiplo di 20 ed il resto supera i 10 viene eletto un delegato anche per questo.

Le Società Cooperative, i loro Consorzi e gli altri Organismi associativi che partecipano all'Associazione eleggono, con propria assemblea, i delegati nella proporzione di cui al comma precedente.

I delegati devono essere associati, non possono assumere delega di altro associato e ad essi spetta il compito di nominare il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Provibiri.

In ogni caso non possono essere eletti delegati i Soci che commerciano e producono attrezzature apistiche ed i Soci che acquistano prodotti dell'alveare di provenienza al di fuori dei Paesi della Comunità Economica Europea.

Art. 19 - Convocazione dell'Assemblea

Le Assemblee, se generali, sono convocate, anche su richiesta di almeno 150 soci, mediante avviso di convocazione, firmato dal Presidente dell'Associazione, da inviare a tutti gli associati e da affiggere nella sede dell'Associazione e negli Uffici o sezioni periferiche, se istituiti, almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Nel caso si tengano Assemblee parziali, queste dovranno svolgersi almeno 10 giorni prima dell'Assemblea generale. La convocazione sarà fatta con lo stesso sistema del comma precedente, limitatamente al territorio interessato all'Assemblea parziale.

L'avviso di convocazione dovrà essere emanato almeno 10 giorni prima dell'adunanza. Tanto per l'Assemblea generale per le Assemblee parziali, l'avviso di convocazione dovrà contenere la materia da trattare, il luogo, la data e l'ora della prima adunanza ed, eventualmente, della seconda adunanza che non può avere luogo prima che siano trascorse 2 ore dalla prima.

Art. 20 - Validità dell'Assemblea e delle deliberazioni

L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in assenza, dal Vice - Presidente più anziano.

Le Assemblee parziali sono presiedute da persona designata dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente nomina un segretario

anche fra i non soci e propone all'Assemblea, ove occorra, la nomina di due scrutatori.

Gli atti e le deliberazioni delle Assemblee devono risultare dal verbale scritto nell'apposito libro e sottoscritto dal Presidente, dal segretario e dai due scrutatori, se nominati.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida, in prima convocazione, quando siano rappresentati almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto.

In caso di Assemblee parziali il riferimento è fatto al numero degli associati chiamati a costituirle.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati, salvo il disposto degli artt. 2, n. 4 e 3 della Legge 674/78 del 20 ottobre 1978.

L'Assemblea delibera, a maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto in prima convocazione, ed a maggioranza assoluta degli associati presenti e rappresentanti in seconda convocazione.

Art. 21 - Competenza dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria.

E' di competenza dell'Assemblea Ordinaria:

a) approvare i bilanci preventivi, il rendiconto e la relazione annuale predisposti dal Consiglio Direttivo;

b) nominare il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Provibiri;

c) deliberare le generali direttive di azione per il conseguimento delle finalità dell'Associazione;

d) deliberare sulle materie di cui alle lettere a) e f) dell'art. 4;

e) deliberare la costituzione di fondi di intervento alimentati da contributi degli associati e di Enti Pubblici e Privati, Nazionale ed Esteri;

f) deliberare le modificazioni della zona di produzione definita all'art. 1;

g) approvare i regolamenti;

E' di competenza dell'Assemblea Straordinaria:

h) prorogare i termini di durata dell'Associazione;

i) modificare lo statuto;

l) deliberare lo scioglimento dell'Associazione;

m) adottare tutte le altre deliberazioni previste dall'art. 2365 del Codice Civile;

Art. 22 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 8 Consiglieri dei quali almeno 7/8 (sette ottavi) scelti tra gli associati.

Il numero sarà determinato tenuto conto del numero degli associati, in modo che via sia un Consigliere ogni cento associati, o frazione di cento.

Gli associati saranno suddivisi in base all'appartenenza all'Unità Sanitaria Locale cui sono iscritti.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la sede legale dell'ente determinerà la suddivisione di cui sopra.

In ogni caso per garantire nel Consiglio Direttivo la rappresentanza delle minoranze e allo scopo di ottenere un'equa rappresentatività in tutto il territorio in cui opera l'Associazione, gli associati appartenenti ad una Unità Sanitaria Locale, qualsiasi sia il loro numero, hanno diritto ad eleggere una membro del Consiglio Direttivo.

Possono essere inclusi nelle liste ed eletti membri del Consiglio Direttivo esperti, anche se non associati, in numero non superiore ad 1/8 (un ottavo) del totale dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo può invitare ad assistere alle proprie riunioni ed a quelle dell'Assemblea rappresentanti delle Pubbliche Amministrazioni e degli Enti Pubblici territoriali e delle organizzazioni agricole interessati alla produzione apistica.

Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente ed uno o più Vice - Presidenti, un Tesoriere e un Segretario, sciegliendoli fra i suoi membri.

Il Consiglio resta in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio dei Revisori, nominando il candidato o i candidati primi non eletti della lista alla quale appartenevano il membro o i membri mancanti, salvo il disposto del 5° comma del presente articolo. In mancanza è ammesso l'istituto della cooptazione.

I membri così nominati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio e assumeranno l'anzianità dei Consiglieri da essi sostituiti.

Art. 23 - Competenze del Consiglio

E' di competenza del Consiglio Direttivo:

a) provvedere alla formulazione delle proposte da sottoporre all'Assemblea degli associati;

b) deliberare la convocazione dell'Assemblea e curare l'esecuzione delle deliberazioni da essa adottate;

c) deliberare la convocazione delle Assemblee parziali e le modalità di svolgimento delle operazioni di voto;

d) deliberare sulle domande di ammissione, di esclusione e di recesso;

e) nominare eventualmente, comitati tecnico - consultivi e determinare i compiti;

f) affidare gli incarichi direttivi;

g) predisporre i bilanci preventivi, il rendiconto e la relazione annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

h) deliberare sulle materie di cui alle lettere g) e h) del precedente art. 4;

i) deliberare l'affidamento dell'esercizio di funzioni operative di competenza dell'Associazione di cui all'art. 4 lettera i);

l) determinare le modalità di gestione dei fondi di intervento di cui all'art. 21 lettera e).

Il Consiglio Direttivo, inoltre, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente riservati od attribuiti all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo nomina un Comitato Esecutivo composto dal presidente, dal o dai Vice - Presidenti o da un membro del consiglio.

Il Comitato Esecutivo attua i provvedimenti di urgenza per singoli atti, o categorie di atti, su delega del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferire alla prima riunione successiva allo stesso, al fine di ottenere la rettifica di quanto attuato.

Art. 24 - Riunioni e delibere del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su invito del Presidente o di chi lo sostituisce, almeno una volta ogni trimestre nonché tutte le volte che il Presidente stesso ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le funzioni di segretario del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo possono essere attribuite anche a persona estranea all'Associazione.

Gli atti e le deliberazioni devono risultare dal verbale scritto nell'apposito libro e sottoscritto dal presidente e dal Segretario.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, manchi a più di tre sedute nel corso dello stesso esercizio sociale è considerato decaduto dalla carica e sostituito ai sensi dell'art. 22.

Art. 25 - Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione anche in giudizio, spetta al Presidente promuovere le azioni davanti all'autorità giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di giurisdizione e nominare procuratori alle liti ed avvocati.

Il Presidente, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, può delegare parte dei propri poteri al Vice-Presidente o ai Vice-Presidenti congiuntamente o singolarmente, per specifici compiti.

Il Presidente, nel caso di sua assenza o di impedimento, è sostituito dal Vice-Presidente più anziano.

Al Presidente, eventualmente ai Vice-Presidenti, al Tesoriere, ai membri del Comitato Esecutivo, può essere riconosciuta una indennità di carica da determinarsi dal Consiglio Direttivo.

Art. 26 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori del Conti è costituito da tre membri effettivi eletti dall'Assemblea che nomina anche due supplenti.

I Revisori possono essere scelti anche tra estranei all'Associazione. Essi nominano nel loro seno il Presidente.

Saranno eletti a revisori effettivi i tre nominativi che otterranno il maggior numero di voti e a supplenti i successivi due.

I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Revisori possono assistere alle sedute del Consiglio Direttivo e debbono assistere alle sedute dell'Assemblea. Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Delle riunioni del Collegio si devono redigere i verbali, su apposito libro, sottoscritto dagli intervenuti.

Nel libro debbono essere verbalizzati anche gli eventuali accertamenti fatti dai Revisori individualmente.

Art. 27 - Collegio dei Provibiri

Il Collegio dei Provibiri è costituito da tre membri eletti dall'Assemblea tra i non associati, i quali nominano nel loro seno il Presidente;

I Provibiri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 28 - Giudizio arbitrale

Le controversie fra gli associati e tra questi e l'Associazione, così durante il rapporto di associazione come al suo termine qualsiasi sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, sono deferite al giudizio del Collegio dei Provibiri di cui all'art. 27. Il termine perentorio per ricorrere al giudizio del Collegio dei Provibiri, quando non diversamente fissato, è di 30 giorni dalla data di conoscenza del provvedimento che forma oggetto di gravame o del fatto che ha determinato la controversia.

Il Collegio per le materie compromissibli decide secondo rito a norma degli artt. 816 e seguenti S.P.C. fatta eccezione per le materie di cui ai precedenti artt. 8 e 13.

Il Collegio decide entro 30 giorni dal ricevimento dal ricorso e ne da comunicazione agli interessati nel termine di 15 giorni dall'avvenuta decisione.

TITOLO IV - PATRIMONIO - ENTRATE - RENDICONTO

Art. 29 - Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni o comunque sono o vengono in proprietà dell'Associazione;

b) dalle somme che, in sede di approvazione del rendiconto annuale, l'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, destina speciali accantonamenti e ad un aumento del patrimonio.

Art. 30 - Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalle quote di ammissione;

b) dai contributi che gli associati devono all'Associazione nella misura annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo;

c) dalle rendite patrimoniali;

d) dagli eventuali contributi di Enti Pubblici e Privati, Nazionali ed Esteri.

Art. 31 - Esercizio Sociale e rendiconto

L'esercizio sociale dell'Associazione si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

Entro 4 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea il relativo rendiconto e le sue proposte concernenti gli eventuali residui attivi o passivi.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 - L'Associazione può partecipare alla Federazione Apicoltori Italiani con sede in Roma ed alla Federazione Apicoltori Veneti con sede in Venezia, istituzioni che si propongono di contribuire, direttamente ed indirettamente, al conseguimento degli obiettivi della politica agricola comunitaria, nazionale e regionale.

Art. 33 - L'Assemblea Ordinaria per il rinnovo triennale delle cariche sociali potrà eleggere il presidente onorario dell'Associazione, scelto fra le persone che abbiano resi eccezionali e segnalati servizi in favore dell'apicoltura nella provincia di Treviso; la votazione avrà luogo in forma plenaria e sarà valida a maggioranza assoluta.

Il Presidente onorario fa parte di diritto di tutti gli organi dell'Associazione, senza diritto di voto.

Art. 34 - Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa riferimento alla Legge n. 674 del 20 ottobre 1978, integrativa del Regolamento CEE n. 1360/78 del 19 giugno 1978 e del Regolamento CEE n. 1760/87 del 15 giugno 1987, alla Legge della Regione Veneto n. 57 del 10 settembre 1981 e n. 41/82 del 7 settembre 1982 alle norme del Codice Civile in materia di Associazioni ed a ogni altra norma di Legge e regolamento emanati e emanandi.

Firmato

STEFANO DAL COLLE

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